Statuto

STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA

“GAL GRAN SASSO-VELINO”     

 

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

 

Art.1 (Denominazione)

E' costituita una Società Consortile Cooperativa a Responsabilità limitata denominata “GAL GRAN SASSO-VELINO Società Consortile Cooperativa a Responsabilità Limitata” che potrà essere denominata anche in atti ufficiali “GAL GSV S.C.C. a r.l.” d’ora in poi denominata Società Consortile.

Art.2 (Sede sociale)

La Società Consortile ha sede in L'Aquila ed il Consiglio di Amministrazione potrà spostarla, nell'ambito del detto Comune, con propria deliberazione debitamente iscritta presso i competenti pubblici registri. L'Assemblea, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire sedi secondarie mentre il Consiglio di Amministrazione potrà istituire succur­sali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art.3 (Durata)

La durata della Società Consortile è fissata fino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata, ovvero soppressa, prima di tale data con delibera dell'Assemblea dei soci adottata nei modi previsti per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto.

Art.4 (Territorio)

La Società Consortile opera nell' ambito del territorio rurale dei Comuni della Regione Abruzzo. Il Consi­glio di Amministrazione potrà deliberare l'estensione del terri­torio sopra indicato ad altri territori della Regione Abruzzo.

Art.5 (Oggetto sociale)

La Società Consortile si propone lo scopo di:

  1. a) promuovere lo sviluppo rurale, favorire la crescita culturale, migliorare l’ambiente ed il paesaggio, incrementare lo sviluppo socio-economico, turistico e culturale, investire nella qualità e nel benessere delle comunità locali, costruire modelli di sviluppo per il futuro dei giovani, mediante:

- la predisposizione e lo svolgimento di programmi di sviluppo locale nell’ambito dei programmi operativi promossi dalla Unione Europea sulla base delle esigenze rilevate nel territorio;

- la realizzazione di attività di animazione del territorio, di valorizzazione delle risorse locali, di assistenza tecnica alle colletti­vità rurali ed ai proponenti di progetti di sviluppo;

- la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori della promozione del territorio, delle produzioni agricole e silvicole locali e della loro valorizzazione, trasformazione e commercializzazione, del turismo rurale, dell'artigianato, della piccola e media impresa, del commercio, della protezione civile e dei servizi sociali zonali alle popolazioni locali con particolare attenzione alla tutela ed alla conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali;

  1. b) favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del know how acquisito;
  2. c) utilizzare nuove tecnologie di informazione e di comunicazione per accelerare i processi di integrazione;
  3. d) sollecitare gli attori dello sviluppo locale fornendo loro assistenza progettuale, tecnica, economica e gestionale as­sicurando mezzi tecnici appropriati per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e servizi realizzati;
  4. e) promuovere ricerche e studi finalizzati alla produzione di nuovi prodotti e servizi anche attraverso forme innovative di processo, promozione e commercializzazione;
  5. f) favorire lo sviluppo attraverso sinergie tra i diversi settori economici nel rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali, delle tradizioni e delle valenze ambientali locali;
  6. g) svolgere attività di formazione nelle aree di competenza sia direttamente che attraverso altre strutture;
  7. h) promuovere, in particolare tra i giovani e le donne, lo sviluppo di nuove iniziative economiche e di integrazione sociale, favorendo, tra l’altro, anche iniziati­ve di recupero e sviluppo del patrimonio edilizio rurale;
  8. i) esplicare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione delle norme CEE e Nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria delle produzioni locali agroalimentari e non;
  9. l) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for­ma, in Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., specie se svolgono attività analoghe o comunque attinenti agli scopi della Società Consortile;
  10. m) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare proce­dure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o di ammodernamento aziendale;
  11. n) dare corso ad ogni altra iniziativa mobiliare ed immobiliare, connessa all'oggetto sociale suindicato o comunque finalizzata al perseguimento dello stesso o utile per il suo raggiungimento, avvalendosi di tutte le agevolazioni di legge, in applicazione delle norme nazionali e comunitarie;

 

TITOLO II

SOCI

Art. 6 (Requisiti)

Possono aderire alla Società Consortile Cooperativa:

  1. a) Imprenditori agricoli singoli ed associati e loro Associazioni, artigiani ed imprenditori singoli o associati e loro Associazioni, commercianti singoli o associati e loro Associazioni, industriali singoli o associati e loro Associazioni;
  2. b) Società e professionisti esperti dei settori indicati nell’oggetto sociale;
  3. c) Istituti di Credito, Soggetti Giuridici Pubblici e loro assimilati anche a partecipazione mista;
  4. d) Organizzazioni, associazioni ed Onlus operanti sul territorio nei settori indicati nell’oggetto sociale.  

Non possono essere soci coloro i quali esercitano in proprio o presso terzi attività, che ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, risultino in concorrenza con l’attività svolta dalla Società Consortile.

Possono acquisire la qualifica di soci anche soggetti diversi in qualità di sovventori per i quali è prevista la emissione di quote stabilite in relazione ai conferimenti di cui all'art. 4 del­la legge del 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modifiche.

E' altresì prevista la emissione di quote di partecipazioni di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali nor­me integrative e modifiche.

Il numero dei soci è illimitato.

 

 

Art. 7(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

  1. a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  2. b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
  3. c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limiti di legge;
  4. d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  5. e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presen­te statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto pre­visto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti in­formazioni:

  1. a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  2. b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la do­manda;
  3. c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con l’oggetto sociale e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interes­sato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la delibe­razione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

 

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

  1. a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

– della quota di capitale sottoscritto;

- della eventuale quota di ammissione, a titolo di rimborso del­le spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

  1. b) al versamento, qualora necessario, dei contributi in denaro così come previsto dal comma 2 dell’art. 2615 ter del codice civile e sue successive modificazioni e integrazioni;
  2. c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Società Consortile il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata/PEC alla Società Consortile;

 

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

  1. a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
  2. b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

 

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

  1. a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  2. b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  3. c) per i soci sovventori non prima del termine indicato all'Art. 19 lettera c) del presente statuto.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata/PEC alla Società Consortile. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste all’art. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dal­la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il socio, una volta receduto, mantiene comunque l'obbligo di non costituire e/o partecipare a società aventi finalità e caratte­ristiche simili a quella denominata GRAN SASSO-VELINO, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di recessione. Qualora non sussistano elementi lesivi del corretto funzionamento della società, il Consiglio di Amministrazione può accordare, di volta in volta, una deroga all’obbligo di cui sopra.

 

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ol­tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

  1. a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
  2. b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de­rivano dalla legge, dallo statuto, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del­ Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non su­periore a 60 giorni per adeguarsi;
  4. d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società Consortile a qualsiasi titolo;
  5. e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Società Consortile, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
  6. f) che metta in atto azioni lesive al raggiungimento degli scopi sociali ed al funzionamento della Società Consortile.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre oppo­sizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Società Consortile in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Colle­gio Arbitrale, regolato dagli Artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Società Consortile a mezzo raccomanda­ta/PEC entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamen­te delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 38, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli­mento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa opera­tivo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettiva­mente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società Consortile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente li­berate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società Consortile.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsa­bilità dei soci cessati)

La Società Consortile non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di ap­provazione del bilancio dell' esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

La Società Consortile può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, con eventuali crediti vantati a qualsiasi titolo dai soci.

 

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Società Consortile soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto dena­ro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nomi­native trasferibili del valore dall'Assemblea in sede di delibera.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori posso­no essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi­mento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio po­trà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronun­ciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L’emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

  1. a) l'importo complessivo dell'emissione;
  2. b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
  3. c) il termine minimo di durata del conferimento;
  4. d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i de­stinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in Assem­blea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l’incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del presente statuto, qualora si debba procedere alla ridu­zione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime gra­veranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissio­ne dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, al soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assem­blea in sede di emissione delle quote a norma del precedente arti­colo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

 

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono organi sociali della Società Consortile:

  1. a) l'Assemblea dei Soci;
  2. b) il Consiglio di Amministrazione;
  3. c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Ammini­strazione;
  4. d) il Collegio dei Sindaci;

Art. 22 (Assemblea)

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci (o loro delegati), in regola con gli obblighi statutari.

L’Assemblea può costituirsi in forma ordinaria e straordinaria per deliberare su:

  1. a) gli argomenti ad essi riservati dal Codice Civile;
  2. b) argomenti che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua approvazione;
  3. c) argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R. o e-mail, inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

L’Assemblea ordinaria, tra l’altro:

  1. a) stabilisce gli indirizzi generali riguardanti l'attività della Società Consortile;
  2. b) elegge e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  3. c) elegge, se occorrente, il Collegio dei Sindaci o il Revisore unico;
  4. d) determina i compensi al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci;
  5. e) stabilisce il valore della quota sociale;
  6. f) approva il bilancio consuntivo annuale e di previsione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  7. g) delibera sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione;
  8. h) ratifica l'ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione di nuovi soci, deliberati del Consiglio di Amministrazione;
  9. i) delibera in ordine alla istituzione di sedi secondarie;
  10. l) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovven­tori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
  11. m) approva i regolamenti interni;

L’Assemblea straordinaria, tra l’altro:

  1. a) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  2. b) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
  3. c) delibera circa la liquidazione della Società Consortile.

L’Assemblea infine delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua compe­tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 37 comma terzo per l'approvazione del bilancio di eserci­zio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ri­tardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

 

Art 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qua­lunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Art. 25 (Votazioni)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per acclamazione.

 

Art. 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscrit­ti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti previsti dal punto a) dell’Art.8.

Ciascun socio sia persona fisica che giuridica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse privato o misto può rappresentare più del 30% dei diritti di voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente o da una terza persona. Se la rappresentanza è conferita ad un’altra società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare, a loro volta, soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Ciascun socio cooperatore può rappresentare oltre se stesso non più di altri tre soci.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di que­sti, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario anche non socio.

Art. 28 (Consiglio di Amministrazione)

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione com­posto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici Consiglieri eletti tra i soci o mandatari di persone giuridiche socie, ma a condizione che nel Consiglio stesso la parte privata, costituita da partner economici ed associazioni, rappresenti almeno il 60% del partenariato locale.

Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ul­timo esercizio della carica. L'Assemblea, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata, comunque nel rispetto delle norme relative alla Società Consortile a responsabilità limitata.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presi­dente.

 

Art. 29 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)

I Consiglieri sono investiti dei più ampi poteri per la ge­stione della Società Consortile, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione di:

  1. a) stabilire il valore della quota di ammissione di cui all'art. 8 secondo comma, punto 2 del presente statuto;
  2. b) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
  3. c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  4. d) redigere il bilancio, la relazione e la nota integrativa;
  5. e) dare adesione ad organismi del settore per un migliore raggiungimento delle finalità sociali;
  6. f) conferire procure speciali ai Consiglieri e a terzi, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'articolo seguente, e nominare Istitutori;
  7. g) deliberare provvedimenti disciplinari e penali previsti dal­lo Statuto e dal Regolamento interno nei confronti dei soci;
  8. h) provvedere alla gestione del personale e alla nomina dei funzionari;
  9. i) nominare eventuali comitati determinandone le mansioni;
  10. l) deliberare sui programmi, stipulare atti e contratti con ter­zi per lo svolgimento della ordinaria e straordinaria amministra­zione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta ecce­zione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e dell’atto costitutivo, siano riservati all’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribu­zioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del co­dice civile e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere af­finché i Consiglieri siano informati sulle materie iscritte al­l’ordine del giorno.

 

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, telegramma, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto in modo che gli Ammini­stratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un gior­no prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi in­tervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Ammi­nistratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza della maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade, rimanendo competente al solo fine di convocare l’Assemblea per la sostituzione e di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i Consiglieri, la convocazione dell'Assemblea deve es­sere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di due sedute consecutive, è considerato dimissionario.

I Consiglieri possono essere revocati prima della scadenza del mandato con delibera dall’Assemblea.

In caso di revoca senza giusta causa, nulla è dovuto al Consigliere revocato a titolo di risarcimento del danno, avendo egli espressamente dichiarato al momento dell’assunzione dell’incarico di accettare ogni norma dello Statuto e di conseguenza questa clausola: pertanto rinunciando al risarcimento del danno.

 

Art. 32 (Compensi ai Consiglieri)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai Consiglieri.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Art. 33 (Presidente del Consiglio)

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Società Consortile di fronte ai terzi e in giudizio.

In tale ambito egli potrà in particolare:

  1. a) esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati che da Enti Pubblici, rilasciandone apposita quietanza;
  2. b) operare con firma singola con Istituti di Credito;
  3. c) rappresentare la Società Consortile in giudizio, nominare avvocati e procuratori, in qualunque grado e stato di giurisdizione;
  4. d) svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri conferiti­gli dal Consiglio di Amministrazione;
  5. e) esercitare compiti e funzioni necessari, opportuni ed urgenti, per il funzionamento della Società Consortile anche senza preventivo mandato del Consiglio di Amministrazione, salva comunque la necessità di una successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

La rappresentanza della Società Consortile spetta, nei limiti delle dele­ghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osser­vanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Collegio Sindacale)

Ove ne ricorra l’obbligo ai sensi di Legge, ovvero per deliberazione assembleare, l’amministrazione della Società sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi, fra i quali il Presidente dell’Organo, e due supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci, se prevista, è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di du­rata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In ogni caso l’Assemblea può nominare, in alternativa al Collegio Sindacale, un Revisore Unico dei conti.

 

TITOLO V

FONDO CONSORTILE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 35 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società Consortile è costituito:

  1. a) dal fondo consortile, che è variabile e non inferiore ad Euro 100.000,00 ed è formato dalle quote sociali il cui valore è stabilito dall’Assemblea;
  2. b) dalle quote di ammissione e da altri conferimenti effettuati dai soci sovventori;
  3. c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 37 e con il valore delle quote eventualmente non rimbor­sate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
  4. d) dall' eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
  5. e) dalla riserva straordinaria;
  6. f) da ogni altra riserva costituita dall' Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripar­tite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio­glimento della Società Consortile.

Art. 36 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volon­tari, né essere cedute a terzi con effetto verso la Società Consortile senza l'auto­rizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale ac­quirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per confer­ma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richie­sta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società Consortile deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevi­mento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Ar­bitrale.

Art. 37 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione prov­vede alla redazione del progetto di bilancio, della relazione e della nota integrativa.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'e­sercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società Consortile, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

 

Art. 38 (Utili)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
  2. b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
  3. c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
  4. d) ad eventuali dividendi.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di ri­serve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai so­li soci sovventori nella misura massima prevista per le coopera­tive a mutualità non prevalente.

 

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successiva art. 40, salva che non sia prevista l'intervento ob­bligatoria del Pubblica Ministero:

  1. a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la Società Consortile che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
  2. b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni as­sembleari;
  3. c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società Consortile da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no­mina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom­pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma pre­cedente.

 

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

  1. a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
  2. b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato de l’Aquila.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tri­bunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società Consortile, ferma restando quanto disposto dal­l'Art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanta prevista dal­l'Art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo Arbitrale, salva che essi proroghino detto termine per non più di una sala volta nel caso di cui all'art. 35, camma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessaria disporre una C.T.U. o in ogni altra caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è ammessa ogni formalità non ne­cessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterran­no e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusio­ne, la mancata esecuzione della decisione definitiva della contro­versia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull' osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società Consortile o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società Consortile e le applicazioni delle sanzioni nei confronti dei soci, potranno essere disci­plinati da un Regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvare dall'Assemblea.

Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di eventuali Comitati Tecnici.

Art. 43

In qualunque caso di scioglimento della Società Consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 24 del presente statuto, no­minerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilen­done i poteri.

In tale caso il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo il rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' art. 11 punto l della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 44

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, valgono le di­sposizioni legislative sulle Cooperative ed in quanto ap­plicabili le disposizioni sulle Società a responsabilità limitata, previste dal Codice Civile e dalla legislazione particolare sulla cooperazione.

 

 

 

 

 

Approvato in Assemblea Straordinaria del 31 agosto 2016